Prendendo le mosse dalla centralità della gestione dell’impresa nella funzione affidata agli amministratori di società, i doveri stabiliti in capo ai medesimi vengono ricostruiti in termini di regole di corretta gestione dell’impresa societaria, concernenti tanto la creazione e l’organizzazione dell’organismo imprenditoriale, quanto la programmazione e l’attuazione dell’attività di impresa nel mercato. Di qui, l’A. rinviene il presupposto unitario della responsabilità degli amministratori di società nella violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria da cui sia derivato un danno nel patrimonio sociale o in quello personale del socio o del terzo, e propone di superare la tradizionale impostazione che riconduce la medesima negli schemi dell’inadempimento di un obbligo contrattuale o nella lesione di una posizione soggettiva altrui. L’adozione di questa prospettiva trova importanti ricadute nella comprensione della disciplina dell’esercizio delle azioni di responsabilità, ed in particolare consente di rinvenire nella legittimazione alla proposizione dell’azione non già la proiezione processuale della lesione di una posizione soggettiva propria dei soggetti (società, creditori, e socio o terzo individualmente considerato) verso cui la legge chiama a rispondere gli amministratori, bensì l’attribuzione di un potere a far valere la violazione dei doveri degli amministratori che riflette l’interesse alla reintegrazione del valore patrimonio sociale o personale pregiudicato dal mancato rispetto dei principi di corretta gestione.
Doveri e responsabilità degli amministratori / Serafini, Stefania. - IX:(2025), pp. 490-527.
Doveri e responsabilità degli amministratori
Stefania Serafini
2025
Abstract
Prendendo le mosse dalla centralità della gestione dell’impresa nella funzione affidata agli amministratori di società, i doveri stabiliti in capo ai medesimi vengono ricostruiti in termini di regole di corretta gestione dell’impresa societaria, concernenti tanto la creazione e l’organizzazione dell’organismo imprenditoriale, quanto la programmazione e l’attuazione dell’attività di impresa nel mercato. Di qui, l’A. rinviene il presupposto unitario della responsabilità degli amministratori di società nella violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria da cui sia derivato un danno nel patrimonio sociale o in quello personale del socio o del terzo, e propone di superare la tradizionale impostazione che riconduce la medesima negli schemi dell’inadempimento di un obbligo contrattuale o nella lesione di una posizione soggettiva altrui. L’adozione di questa prospettiva trova importanti ricadute nella comprensione della disciplina dell’esercizio delle azioni di responsabilità, ed in particolare consente di rinvenire nella legittimazione alla proposizione dell’azione non già la proiezione processuale della lesione di una posizione soggettiva propria dei soggetti (società, creditori, e socio o terzo individualmente considerato) verso cui la legge chiama a rispondere gli amministratori, bensì l’attribuzione di un potere a far valere la violazione dei doveri degli amministratori che riflette l’interesse alla reintegrazione del valore patrimonio sociale o personale pregiudicato dal mancato rispetto dei principi di corretta gestione.| File | Dimensione | Formato | |
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