L’articolo analizza la sentenza n. 7495 del 20 marzo 2025 della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla legittimazione della società Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (NOV), costituita ex art. 184 D.Lgs. n. 50/2016, non iscritta all’albo dei concessionari, all’accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Napoli. Nel corso del giudizio, è intervenuta la L. n. 15/2025 (conversione del D.L. "Milleproroghe"), che ha introdotto l’art. 3, comma 14-septies, norma qualificata come "interpretativa" e che ha inciso direttamente sulla materia oggetto del rinvio. Tale intervento ha indotto la Cassazione a ritenere cessate le “gravi difficoltà interpretative”, presupposto essenziale per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, e a restituire gli atti al giudice a quo. L’articolo evidenzia le incoerenze della decisione dei Supremi Giudici e focalizza l'attenzione sulla impropria qualificazione della norma come “interpretativa” e sui profili di incostituzionalità della stessa in relazione agli artt. 77 e 23 Cost., nonché artt. 102, 111, comma 1 e 2, 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

Sui requisiti di iscrizione all’albo dei concessionari alle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali nella finanza di progetto: un rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile su un caso destinato ad alimentare il dialogo? / Coppola, Paola. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - (2025), pp. 1-12.

Sui requisiti di iscrizione all’albo dei concessionari alle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali nella finanza di progetto: un rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile su un caso destinato ad alimentare il dialogo?

paola coppola
2025

Abstract

L’articolo analizza la sentenza n. 7495 del 20 marzo 2025 della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla legittimazione della società Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (NOV), costituita ex art. 184 D.Lgs. n. 50/2016, non iscritta all’albo dei concessionari, all’accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Napoli. Nel corso del giudizio, è intervenuta la L. n. 15/2025 (conversione del D.L. "Milleproroghe"), che ha introdotto l’art. 3, comma 14-septies, norma qualificata come "interpretativa" e che ha inciso direttamente sulla materia oggetto del rinvio. Tale intervento ha indotto la Cassazione a ritenere cessate le “gravi difficoltà interpretative”, presupposto essenziale per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, e a restituire gli atti al giudice a quo. L’articolo evidenzia le incoerenze della decisione dei Supremi Giudici e focalizza l'attenzione sulla impropria qualificazione della norma come “interpretativa” e sui profili di incostituzionalità della stessa in relazione agli artt. 77 e 23 Cost., nonché artt. 102, 111, comma 1 e 2, 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.
2025
Sui requisiti di iscrizione all’albo dei concessionari alle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali nella finanza di progetto: un rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile su un caso destinato ad alimentare il dialogo? / Coppola, Paola. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - (2025), pp. 1-12.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/1000305
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