Dopo aver posto in evidenza il ruolo dell’analisi storicistico-comparativa e del sistema dei rimedi nello studio del rapporto obbligatorio, nel contributo si individua la “contrapposizione”, esistente in Francia e Germania, tra le concezioni pluralistica e unitaria dell’obbligazione. Tuttavia, pur in presenza, da un lato, di un fenomeno di connessione funzionale delle obbligazioni di sécurité alla prestazione, dall’altro, della collocazione degli obblighi di protezione nell’ambito di un unico rapporto obbligatorio a struttura complessa, entrambi gli istituti manifestano un indubbio carattere rimediale, nell’ambito di una nozione estesa di responsabilità contrattuale. Con riferimento, poi, alla partizione tra obblighi di prestazione ed obblighi di protezione si propone l’adozione di un metodo ispirato alla scelta del rimedio (risarcitorio o in forma specifica) in concreto esigibile. Dal confronto tra i principali diritti continentali emerge che l’esperienza francese, tendenzialmente fedele al principio de l’effet relatif des contrats, si caratterizza per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità delittuale. Nel diritto tedesco, invece, la dottrina degli obblighi di protezione e il pur controverso itinerario del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte hanno consentito sia di conservare il tradizionale sistema tipizzato di responsabilità delittuale, sia di rimediare alle incongruenze del BGB in tema di responsabilità degli ausiliari “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB), sia di tutelare interessi non protetti ai sensi della responsabilità delittuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto, e non la responsabilità delittuale, il tipico strumento di tutela degli interessi patrimoniali. Ma la “contrattualizzazione” della responsabilità nei riguardi di terzi non si rivela un fenomeno univoco e incontrovertibile. La scienza giuridica francese, dopo aver drasticamente ridimensionato la stipulation pour autrui tacite pur in presenza della violazione di obbligazioni di sécurité, sembra propendere, nei riguardi dei terzi, per una forma di responsabilità delittuale da inadempimento anche nel settore dei groupes de contrats. Più che a una rigida partizione ispirata alle fonti dell’obbligazione, la giurisprudenza, nel descrivere gli itinerari della responsabilità contrattuale v. quella delittuale, sembra ispirarsi, pragmaticamente e in concreto, ai diversi modelli d’imputazione. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto questo profilo, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti, la summa divisio è non più tra le responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto sia il contratto.

Rapporto obbligatorio e tutela del terzo / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - III:(2018), pp. 1633-1673.

Rapporto obbligatorio e tutela del terzo

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO;FEOLA, MARIA
2018

Abstract

Dopo aver posto in evidenza il ruolo dell’analisi storicistico-comparativa e del sistema dei rimedi nello studio del rapporto obbligatorio, nel contributo si individua la “contrapposizione”, esistente in Francia e Germania, tra le concezioni pluralistica e unitaria dell’obbligazione. Tuttavia, pur in presenza, da un lato, di un fenomeno di connessione funzionale delle obbligazioni di sécurité alla prestazione, dall’altro, della collocazione degli obblighi di protezione nell’ambito di un unico rapporto obbligatorio a struttura complessa, entrambi gli istituti manifestano un indubbio carattere rimediale, nell’ambito di una nozione estesa di responsabilità contrattuale. Con riferimento, poi, alla partizione tra obblighi di prestazione ed obblighi di protezione si propone l’adozione di un metodo ispirato alla scelta del rimedio (risarcitorio o in forma specifica) in concreto esigibile. Dal confronto tra i principali diritti continentali emerge che l’esperienza francese, tendenzialmente fedele al principio de l’effet relatif des contrats, si caratterizza per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità delittuale. Nel diritto tedesco, invece, la dottrina degli obblighi di protezione e il pur controverso itinerario del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte hanno consentito sia di conservare il tradizionale sistema tipizzato di responsabilità delittuale, sia di rimediare alle incongruenze del BGB in tema di responsabilità degli ausiliari “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB), sia di tutelare interessi non protetti ai sensi della responsabilità delittuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto, e non la responsabilità delittuale, il tipico strumento di tutela degli interessi patrimoniali. Ma la “contrattualizzazione” della responsabilità nei riguardi di terzi non si rivela un fenomeno univoco e incontrovertibile. La scienza giuridica francese, dopo aver drasticamente ridimensionato la stipulation pour autrui tacite pur in presenza della violazione di obbligazioni di sécurité, sembra propendere, nei riguardi dei terzi, per una forma di responsabilità delittuale da inadempimento anche nel settore dei groupes de contrats. Più che a una rigida partizione ispirata alle fonti dell’obbligazione, la giurisprudenza, nel descrivere gli itinerari della responsabilità contrattuale v. quella delittuale, sembra ispirarsi, pragmaticamente e in concreto, ai diversi modelli d’imputazione. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto questo profilo, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti, la summa divisio è non più tra le responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto sia il contratto.
2018
978-88-495-3703-1
Rapporto obbligatorio e tutela del terzo / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - III:(2018), pp. 1633-1673.
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