La relazione, avente ad oggetto i contratti di modico valore conclusi dal minore nella vita quotidiana, è diretta a comprendere se essi siano sempre annullabili ex art. 1425 del codice civile italiano, fatta eccezione per l’ipotesi contemplata dall’art. 1426 c.c.; oppure se siano validi, o perché il minore viene considerato nuncius – o, se capace di intendere e di volere, rappresentante volontario – di uno o di entrambi i genitori oppure per applicazione analogica dell’art. 409, comma 2, c.c. Delicati problemi sollevano all’interprete i contratti conclusi in via telematica dal minore, continuamente stimolato dalla rete internet all’acquisto di beni e servizi. Occorre stabilire, in primo luogo, quando il minore ponga in essere uno dei raggiri ai quali fa riferimento l’art. 1426 c.c., segnatamente se costituisca raggiro l’impiego dei dati personali e del numero della carta di credito di un genitore; poi, l’applicabilità di strumenti alternativi all’azione di annullamento – ad esempio, dell’istituto del recesso –, per tutelare il minore e il patrimonio dei genitori. Particolare attenzione meritano le questioni derivanti dal contratto di accesso a Facebook concluso dal minore, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2 e 1425 c.c. e 4 della Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità che regola le condizioni di tale contratto.

I contratti del minore / Rossi, Francesco. - (2017). (Intervento presentato al convegno Menores: Filiación y protección tenutosi a Universidad de Almería (Almeria, Spagna) nel 5-7/10/2017).

I contratti del minore

ROSSI, Francesco
2017

Abstract

La relazione, avente ad oggetto i contratti di modico valore conclusi dal minore nella vita quotidiana, è diretta a comprendere se essi siano sempre annullabili ex art. 1425 del codice civile italiano, fatta eccezione per l’ipotesi contemplata dall’art. 1426 c.c.; oppure se siano validi, o perché il minore viene considerato nuncius – o, se capace di intendere e di volere, rappresentante volontario – di uno o di entrambi i genitori oppure per applicazione analogica dell’art. 409, comma 2, c.c. Delicati problemi sollevano all’interprete i contratti conclusi in via telematica dal minore, continuamente stimolato dalla rete internet all’acquisto di beni e servizi. Occorre stabilire, in primo luogo, quando il minore ponga in essere uno dei raggiri ai quali fa riferimento l’art. 1426 c.c., segnatamente se costituisca raggiro l’impiego dei dati personali e del numero della carta di credito di un genitore; poi, l’applicabilità di strumenti alternativi all’azione di annullamento – ad esempio, dell’istituto del recesso –, per tutelare il minore e il patrimonio dei genitori. Particolare attenzione meritano le questioni derivanti dal contratto di accesso a Facebook concluso dal minore, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2 e 1425 c.c. e 4 della Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità che regola le condizioni di tale contratto.
2017
I contratti del minore / Rossi, Francesco. - (2017). (Intervento presentato al convegno Menores: Filiación y protección tenutosi a Universidad de Almería (Almeria, Spagna) nel 5-7/10/2017).
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