Per giudicare se il silenzio “circostanziato” dell’oblato sia idoneo a perfezionare un accordo contrattuale, occorre innanzitutto verificare se un comportamento meramente omissivo possa costituire uno strumento in grado di esprimere volontà di accettazione della proposta contrattuale e, poi, individuare quali sono le situazioni concomitanti capaci di fare assumere al silenzio stesso il significato di accettazione. In particolare, è necessario accertare se il comportamento “equivoco” tenuto dall’oblato o la violazione, da parte di quest’ultimo, del preteso onere o dovere di parlare comporti non conseguenze risarcitorie, ma la conclusione di un contratto.
A proposito del silenzio «equivoco» dell’oblato / Rossi, Francesco. - Tomo II:(2017), pp. 1969-1980.
A proposito del silenzio «equivoco» dell’oblato
ROSSI, Francesco
2017
Abstract
Per giudicare se il silenzio “circostanziato” dell’oblato sia idoneo a perfezionare un accordo contrattuale, occorre innanzitutto verificare se un comportamento meramente omissivo possa costituire uno strumento in grado di esprimere volontà di accettazione della proposta contrattuale e, poi, individuare quali sono le situazioni concomitanti capaci di fare assumere al silenzio stesso il significato di accettazione. In particolare, è necessario accertare se il comportamento “equivoco” tenuto dall’oblato o la violazione, da parte di quest’ultimo, del preteso onere o dovere di parlare comporti non conseguenze risarcitorie, ma la conclusione di un contratto.File | Dimensione | Formato | |
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