Nel saggio si esamina un tema paradigmatico che testimonia la circolazione dei modelli dottrinali e giurisprudenziali nelle esperienze francese e italiana. Successivamente all’arrêt Perruche (Cass., Ass. plén., 17 novembre 2000, in Sem. jur., 2000, II, Jur., 10438, p. 2309) la dottrina francese si è contrapposta in due schieramenti. Al termine di un acceso dibattito, una parte della scienza giuridica francese è pervenuta alla conclusione «un po’ laboriosa, secondo la quale la decisione di far risarcire lo sfortunato Perruche dai medici negligenti (o piuttosto dai loro assicuratori) sarebbe suonata come un insulto alla miseria degli handicappati e delle loro famiglie» [così, P. JESTAZ, Une question d’épistémologie (à propos de l’affaire Perruche), in Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 547]. La veemenza di questo dibattito ha inciso profondamente sulla giurisprudenza italiana. La Cassazione, nelle prime due sentenze che hanno affrontato specificamente tale questione, ha accolto gli argomenti sostenuti in Francia dalla dottrina c.d. “anti-perruchista”, contraria a risarcire iure proprio al minore il danno consistente nella sua «nascita malformata». Ma, nel 2012, la Suprema Corte ha operato l’auspicato revirement (Cass., Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 16754), che oggi è stato nuovamente ribaltato da una successiva sentenza delle Sezioni Unite che ristabilisce la regola contraria (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767). Tale mutamento di indirizzo non era giunto del tutto inaspettato, essendosi già sottolineato come in una precedente decisione (Cass., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741) la Suprema Corte avesse posto le basi per un possibile overruling. Pur in presenza di una fattispecie parzialmente diversa, caratterizzata da una condotta, da parte del medico, non soltanto omissiva (mancata informazione, nei riguardi della madre, sui rischi conseguenti ad una terapia contro la sterilità), ma anche commissiva (la somministrazione di farmaci potenzialmente teratogeni), la Cassazione aveva per la prima volta ammesso, sul fondamento del diritto del minore “a nascere sano”, la causalità dell’inesatto adempimento degli obblighi d’informazione nei riguardi del danno da “nascita malformata”. Nel saggio, da un lato, si pone in evidenza come la nostra giurisprudenza di legittimità utilizzi le argomentazioni della dottrina, anche civil-comparativa, per suffragare le proprie decisioni, nell'auspicare, però, un uso corretto del metodo comparativo. Dall’altro si esaminano i problemi giuridici più significativi che il tema pone all’attenzione del giurista: la «condotta colpevole», la legittimazione soggettiva, l’evento di danno e gli interessi tutelati. Ma la questione giuridica essenziale permane la verifica del rapporto di causalità. L’omissione delle informazioni doverose, che impediscono alla gestante di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione, è causa di una responsabilità contrattuale dei sanitari per wrongful birth anche nei confronti del coniuge e dei fratelli, sulla base degli effetti di protezione del contratto nei riguardi di terzi, e di una responsabilità delittuale da inadempimento in ordine al fanciullo nato malformato. Da qui l’individuazione dell’area dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) risarcibili.

LA CIRCOLAZIONE DEI FORMANTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI NEL RISARCIMENTO DEL DANN0 DA "NASCITA MALFORMATA" / Feola, Maria. - II:(2016), pp. 157-175.

LA CIRCOLAZIONE DEI FORMANTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI NEL RISARCIMENTO DEL DANN0 DA "NASCITA MALFORMATA"

FEOLA, MARIA
2016

Abstract

Nel saggio si esamina un tema paradigmatico che testimonia la circolazione dei modelli dottrinali e giurisprudenziali nelle esperienze francese e italiana. Successivamente all’arrêt Perruche (Cass., Ass. plén., 17 novembre 2000, in Sem. jur., 2000, II, Jur., 10438, p. 2309) la dottrina francese si è contrapposta in due schieramenti. Al termine di un acceso dibattito, una parte della scienza giuridica francese è pervenuta alla conclusione «un po’ laboriosa, secondo la quale la decisione di far risarcire lo sfortunato Perruche dai medici negligenti (o piuttosto dai loro assicuratori) sarebbe suonata come un insulto alla miseria degli handicappati e delle loro famiglie» [così, P. JESTAZ, Une question d’épistémologie (à propos de l’affaire Perruche), in Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 547]. La veemenza di questo dibattito ha inciso profondamente sulla giurisprudenza italiana. La Cassazione, nelle prime due sentenze che hanno affrontato specificamente tale questione, ha accolto gli argomenti sostenuti in Francia dalla dottrina c.d. “anti-perruchista”, contraria a risarcire iure proprio al minore il danno consistente nella sua «nascita malformata». Ma, nel 2012, la Suprema Corte ha operato l’auspicato revirement (Cass., Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 16754), che oggi è stato nuovamente ribaltato da una successiva sentenza delle Sezioni Unite che ristabilisce la regola contraria (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767). Tale mutamento di indirizzo non era giunto del tutto inaspettato, essendosi già sottolineato come in una precedente decisione (Cass., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741) la Suprema Corte avesse posto le basi per un possibile overruling. Pur in presenza di una fattispecie parzialmente diversa, caratterizzata da una condotta, da parte del medico, non soltanto omissiva (mancata informazione, nei riguardi della madre, sui rischi conseguenti ad una terapia contro la sterilità), ma anche commissiva (la somministrazione di farmaci potenzialmente teratogeni), la Cassazione aveva per la prima volta ammesso, sul fondamento del diritto del minore “a nascere sano”, la causalità dell’inesatto adempimento degli obblighi d’informazione nei riguardi del danno da “nascita malformata”. Nel saggio, da un lato, si pone in evidenza come la nostra giurisprudenza di legittimità utilizzi le argomentazioni della dottrina, anche civil-comparativa, per suffragare le proprie decisioni, nell'auspicare, però, un uso corretto del metodo comparativo. Dall’altro si esaminano i problemi giuridici più significativi che il tema pone all’attenzione del giurista: la «condotta colpevole», la legittimazione soggettiva, l’evento di danno e gli interessi tutelati. Ma la questione giuridica essenziale permane la verifica del rapporto di causalità. L’omissione delle informazioni doverose, che impediscono alla gestante di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione, è causa di una responsabilità contrattuale dei sanitari per wrongful birth anche nei confronti del coniuge e dei fratelli, sulla base degli effetti di protezione del contratto nei riguardi di terzi, e di una responsabilità delittuale da inadempimento in ordine al fanciullo nato malformato. Da qui l’individuazione dell’area dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) risarcibili.
2016
9788892104129
LA CIRCOLAZIONE DEI FORMANTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI NEL RISARCIMENTO DEL DANN0 DA "NASCITA MALFORMATA" / Feola, Maria. - II:(2016), pp. 157-175.
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