Il titolo 2.2 dei Digesta giustinianei, dedicato all’editto quod quisque iuris, si compone in tutto di quattro frammenti tratti dai commentari ad edictum di Ulpiano, Paolo e Gaio. Il testo edittale, ricostruito da Lenel (EP.3 tit. II, § 8, p. 58 s.), sancisce quel principio di equità (già palesato nella protheoria ulpianea, nella quale si afferma che questo editto ‘summa habet aequitatem, et sine cuiusquam indignatione iusta’), secondo il quale deve farsi valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che è stato stabilito ed applicato ad altri (D. 2.2.1, Ulp. 3 ad ed.). Presupposto è che il magistratus nell’esercizio della sua giurisdizione statuit novum ius con pravità d’intenzione, dolo malo, recando danno a chi subisce (pati) quel novum ius. Il testo di Ulpiano sembra evocare, da un lato un criterio di giustizia primitivamente inteso, una specie di legge del taglione, dall’altro la cosiddetta regula aurea ‘Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te’. La regula aurea, da intendersi nel senso che il pretore nell’esercizio della sua iurisdictio doveva osservare un’uguaglianza-aequitas tra il proprio diritto e quello altrui, costituisce il ‘background’ di questo editto, considerato il particolare contesto storico in cui è inserito.

Diritto e giustizia in Ulpiano: la ‘regula’ di Dig. 2.2.1 / Tuccillo, Fabiana. - (2015). (Intervento presentato al convegno Regulae Iuris: From The Construction Of The Rule To The Interpretation Of The Rules. History Theory, Practice tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 13.11.2015).

Diritto e giustizia in Ulpiano: la ‘regula’ di Dig. 2.2.1

TUCCILLO, FABIANA
2015

Abstract

Il titolo 2.2 dei Digesta giustinianei, dedicato all’editto quod quisque iuris, si compone in tutto di quattro frammenti tratti dai commentari ad edictum di Ulpiano, Paolo e Gaio. Il testo edittale, ricostruito da Lenel (EP.3 tit. II, § 8, p. 58 s.), sancisce quel principio di equità (già palesato nella protheoria ulpianea, nella quale si afferma che questo editto ‘summa habet aequitatem, et sine cuiusquam indignatione iusta’), secondo il quale deve farsi valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che è stato stabilito ed applicato ad altri (D. 2.2.1, Ulp. 3 ad ed.). Presupposto è che il magistratus nell’esercizio della sua giurisdizione statuit novum ius con pravità d’intenzione, dolo malo, recando danno a chi subisce (pati) quel novum ius. Il testo di Ulpiano sembra evocare, da un lato un criterio di giustizia primitivamente inteso, una specie di legge del taglione, dall’altro la cosiddetta regula aurea ‘Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te’. La regula aurea, da intendersi nel senso che il pretore nell’esercizio della sua iurisdictio doveva osservare un’uguaglianza-aequitas tra il proprio diritto e quello altrui, costituisce il ‘background’ di questo editto, considerato il particolare contesto storico in cui è inserito.
2015
Diritto e giustizia in Ulpiano: la ‘regula’ di Dig. 2.2.1 / Tuccillo, Fabiana. - (2015). (Intervento presentato al convegno Regulae Iuris: From The Construction Of The Rule To The Interpretation Of The Rules. History Theory, Practice tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 13.11.2015).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/613887
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