Con sentenze 6312-6318 del 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso che il ritardato pagamento degli indennizzi Pinto (il quale è costitutivo di ulteriori violazioni della Cedu) possa condurre ad un’equa riparazione ai sensi della medesima legge Pinto, dopo aver premesso che - in un’interpretazione costituzionalmente e “convenzionalmente” orientata - processo di cognizione e di esecuzione devono essere intese come “fasi” di un unico processo. Da tale ultimo principio potrebbe derivare, tra l’altro, che la “decisione definitiva” ex art. 4, legge Pinto sia da individuarsi nella conclusione del processo esecutivo, quand’anche quello di cognizione sia stato definito molti anni addietro con sentenza passata in giudicato e, quindi, che la decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equa ri-parazione resti impedita potenzialmente per un decennio: di tale dubbio Cass. n. 1382/2015 ritiene di investire nuovamente le Sezioni Unite. Dopo un'analisi critica della giurisprudenza nazionale in materia, anche alle luce modifiche apportate al rimedio Pinto con il D.L. n. 83/2012, viene suggerita una diversa ricostruzione dei rapporti tra cognizione ed esecuzione alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nell’attesa che questa torni a pronunciarsi sul punto nel caso Bozza c. Italia.

Dai ritardi dell'Amministrazione nel pagamento degli indennizzi Pinto alla (perniciosa) unitarietà dei processi di cognizione ed esecuzione / DE SANTIS, Francesco. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 11(2015), pp. 1414-1426.

Dai ritardi dell'Amministrazione nel pagamento degli indennizzi Pinto alla (perniciosa) unitarietà dei processi di cognizione ed esecuzione

DE SANTIS, FRANCESCO
2015

Abstract

Con sentenze 6312-6318 del 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso che il ritardato pagamento degli indennizzi Pinto (il quale è costitutivo di ulteriori violazioni della Cedu) possa condurre ad un’equa riparazione ai sensi della medesima legge Pinto, dopo aver premesso che - in un’interpretazione costituzionalmente e “convenzionalmente” orientata - processo di cognizione e di esecuzione devono essere intese come “fasi” di un unico processo. Da tale ultimo principio potrebbe derivare, tra l’altro, che la “decisione definitiva” ex art. 4, legge Pinto sia da individuarsi nella conclusione del processo esecutivo, quand’anche quello di cognizione sia stato definito molti anni addietro con sentenza passata in giudicato e, quindi, che la decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equa ri-parazione resti impedita potenzialmente per un decennio: di tale dubbio Cass. n. 1382/2015 ritiene di investire nuovamente le Sezioni Unite. Dopo un'analisi critica della giurisprudenza nazionale in materia, anche alle luce modifiche apportate al rimedio Pinto con il D.L. n. 83/2012, viene suggerita una diversa ricostruzione dei rapporti tra cognizione ed esecuzione alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nell’attesa che questa torni a pronunciarsi sul punto nel caso Bozza c. Italia.
2015
Dai ritardi dell'Amministrazione nel pagamento degli indennizzi Pinto alla (perniciosa) unitarietà dei processi di cognizione ed esecuzione / DE SANTIS, Francesco. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 11(2015), pp. 1414-1426.
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