Il saggio “La podestà riduttiva dell’addebito erariale: una ipotesi di <<discrezionalità>> del giudice contabile” ripercorre i punti salienti dell’evoluzione legislativa, dottrinaria e giusprudenziaria dell’istituto. Partendo dall’art. 20 della legge piemontese del 23 marzo 1853 n. 1483. Al Giudice contabile viene, infatti, riconosciuto il potere di ridurre, secondo il proprio prudente apprezzamento, il quantum del danno da porre a carico del pubblico funzionario, autore di condotte illecite, giungendo, in ipotesi estreme, persino alla esclusione di qualsiasi addebito. Tale istituto rappresenta un’evidente deroga ai principi della globalità del risarcimento del danno, in tema di responsabilità contrattuale, che deve ricomprendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno, con equo apprezzamento delle circostanze del caso. È necessario precisare, però, che il potere di riduzione dell’addebito riguarda non già la valutazione dell’entità del danno, che è effettuata dalla Corte dei Conti secondo le regole ordinarie (ivi compresa la possibilità di determinazione equitativa ex. art.1226 c.c.), ma la determinazione di quanto, di tale nocumento patrimoniale, va posto ad effettivo carico del condannato. L’esercizio di tale potere si esplica nella graduazione dell’entità del risarcimento, tenuto conto delle circostanze del caso, soggettive ed oggettive. Queste ultime, pertanto, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, rappresentano un vincolo all’attività decisionale del Giudice, che escluderebbe la natura discrezionale del potere riduttivo. In realtà, il potere del Giudice non si riduce ad un’applicazione automatica delle circostanze, ma richiede comunque una sua attenta valutazione. Per questo motivo l’esercizio del potere de quo non può che avere carattere eminentemente discrezionale.

LA POTESTÀ RIDUTTIVA DELL’ADDEBITO ERARIALE: UNA IPOTESI DI «DISCREZIONALITÀ» DEL GIUDICE CONTABILE / Capunzo, Raffaello. - (2014), pp. 303-317.

LA POTESTÀ RIDUTTIVA DELL’ADDEBITO ERARIALE: UNA IPOTESI DI «DISCREZIONALITÀ» DEL GIUDICE CONTABILE.

CAPUNZO, RAFFAELLO
2014

Abstract

Il saggio “La podestà riduttiva dell’addebito erariale: una ipotesi di <> del giudice contabile” ripercorre i punti salienti dell’evoluzione legislativa, dottrinaria e giusprudenziaria dell’istituto. Partendo dall’art. 20 della legge piemontese del 23 marzo 1853 n. 1483. Al Giudice contabile viene, infatti, riconosciuto il potere di ridurre, secondo il proprio prudente apprezzamento, il quantum del danno da porre a carico del pubblico funzionario, autore di condotte illecite, giungendo, in ipotesi estreme, persino alla esclusione di qualsiasi addebito. Tale istituto rappresenta un’evidente deroga ai principi della globalità del risarcimento del danno, in tema di responsabilità contrattuale, che deve ricomprendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno, con equo apprezzamento delle circostanze del caso. È necessario precisare, però, che il potere di riduzione dell’addebito riguarda non già la valutazione dell’entità del danno, che è effettuata dalla Corte dei Conti secondo le regole ordinarie (ivi compresa la possibilità di determinazione equitativa ex. art.1226 c.c.), ma la determinazione di quanto, di tale nocumento patrimoniale, va posto ad effettivo carico del condannato. L’esercizio di tale potere si esplica nella graduazione dell’entità del risarcimento, tenuto conto delle circostanze del caso, soggettive ed oggettive. Queste ultime, pertanto, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, rappresentano un vincolo all’attività decisionale del Giudice, che escluderebbe la natura discrezionale del potere riduttivo. In realtà, il potere del Giudice non si riduce ad un’applicazione automatica delle circostanze, ma richiede comunque una sua attenta valutazione. Per questo motivo l’esercizio del potere de quo non può che avere carattere eminentemente discrezionale.
2014
9788824323314
LA POTESTÀ RIDUTTIVA DELL’ADDEBITO ERARIALE: UNA IPOTESI DI «DISCREZIONALITÀ» DEL GIUDICE CONTABILE / Capunzo, Raffaello. - (2014), pp. 303-317.
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