Il contributo esamina la complessa applicazione delle norme in tema di usura ai contratti di factoring. Le difficoltà applicative sorgono dalla multiforme configurazione che i contratti di factoring assumono nella prassi. Le operazioni esaminate dall’Autore sono quelle individuate nella terminologia comune come di “maturity factoring”, le quali si sono particolarmente sviluppate nel settore delle prestazione sanitarie in regime di convenzionamento. Le ragioni di tale diffusione sono dovute al vantaggio che tale tipologia di contratti offre al fornitore dei servizi sanitari di disporre del valore dei propri crediti alla loro scadenza, esigenza questa particolarmente avvertita nel mondo sanitario visto l’endemico ritardo con il quale il Sistema Nazionale paga le prestazioni convenzionate. L’Autore si domanda se talune operazioni di factoring nelle quali mancherebbe l’elemento finanziario dell’anticipazione, venendo perseguita solo la funzione del trasferimento del rischio dell’ insolvenza del debitore ceduto a carico del factor e quella di gestione dell’incasso del credito, siano assoggettabili o meno alle norme dell’usura. Alla soluzione del problema l'Autore cerca di pervenire sulla base dell'esame del contenuto che in concreto assumono tali operazioni e degli spunti offerti dalle Istruzioni applicative della Banca d’Italia.
Il reato di usura nei contratti di maturity factoring : un caso limite / Spena, Angelo. - In: IANUS DIRITTO E FINANZA. - ISSN 1974-9805. - 11(2014), pp. 149-171.
Il reato di usura nei contratti di maturity factoring : un caso limite
SPENA, ANGELO
2014
Abstract
Il contributo esamina la complessa applicazione delle norme in tema di usura ai contratti di factoring. Le difficoltà applicative sorgono dalla multiforme configurazione che i contratti di factoring assumono nella prassi. Le operazioni esaminate dall’Autore sono quelle individuate nella terminologia comune come di “maturity factoring”, le quali si sono particolarmente sviluppate nel settore delle prestazione sanitarie in regime di convenzionamento. Le ragioni di tale diffusione sono dovute al vantaggio che tale tipologia di contratti offre al fornitore dei servizi sanitari di disporre del valore dei propri crediti alla loro scadenza, esigenza questa particolarmente avvertita nel mondo sanitario visto l’endemico ritardo con il quale il Sistema Nazionale paga le prestazioni convenzionate. L’Autore si domanda se talune operazioni di factoring nelle quali mancherebbe l’elemento finanziario dell’anticipazione, venendo perseguita solo la funzione del trasferimento del rischio dell’ insolvenza del debitore ceduto a carico del factor e quella di gestione dell’incasso del credito, siano assoggettabili o meno alle norme dell’usura. Alla soluzione del problema l'Autore cerca di pervenire sulla base dell'esame del contenuto che in concreto assumono tali operazioni e degli spunti offerti dalle Istruzioni applicative della Banca d’Italia.File | Dimensione | Formato | |
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