Gli articoli 629 - 632 recano la disciplina dell'estinzione del processo esecutivo, che è costruita simmetricamente a quella dell'estinzione del processo di cognizione, il che pone significativi problemi di adattamento. L'art. 629 ha ad oggetto l'estinzione per rinuncia agli atti. Essa va distinta dalla rinuncia al precetto ed all'azione esecutiva. In punto di legittimazione alla rinuncia, il legislatore, avendo precipuo riguardo all'espropriazione forzata, differenzia il potere dei creditori a seconda della fase in cui essa intervenga: in quella liquidativa, cioè prima dell'aggiudicazione/assegnazione, devono rinunciare solo i creditori titolati; in quella satisfattiva, la rinuncia deve essere accettata da tutti i creditori, fermo restando la carenza di interesse alla prosecuzione del processo da parte del debitore esecutato. L'art. 630 configura l'estinzione per inattività. Essa si verifica conseguentemente alla mancata prosecuzione/riassunzione del processo esecutivo entro termine perentorio, nonché "nei casi espressamente previsti dalla legge". Locuzione, quest'ultima, che schiude il tema della tassatività delle ipotesi di estinzione per inattività. Particolare riguardo è dedicato alle fattispecie di ???improseguibilità-improcedibilità??? dell???esecuzione forzata ed all???impatto, nel sistema dell???estinzione del processo esecutivo, della nuova ipotesi di estinzione prevista dall???art. 624. Fino alla legge 69/2009, l'estinzione è, di regola, rilevabile su eccezione di parte, espressione difficilmente adattabile al contesto della procedura esecutiva. Il provvedimento sull'estinzione è controllabile con uno speciale mezzo di reclamo. L'art. 631 riguarda un caso di estinzione dichiarabile d'ufficio e conseguente alla doppia diserzione di udienza ad opera delle parti. Problematico è quali siano le "parti" ai fini della disposizione in commento; se essa si applichi all'udienza di incanto immobiliare è invece stato espressamente escluso nel 2006. L'art. 632 disciplina gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, sancendo il principio della sopravvivenza dell'azione e dell'inefficacia degli atti fino a quel momento compiuti. Anche qui, viene, però, in rilievo la differenza tra fase liquidativa e satisfattiva, giacché è solo nella seconda che il debitore perde definitivamente la proprietà del bene; in tale contesto è oggetto di specifica analisi la previsione di intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari ex art. 187-bis disp. Att. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo il caso della rinuncia agli atti, in cui esse sono a carico del rinunciante. Delicati problemi si pongono con riguardo allo strumento di controllo del provvedimento sulle spese.

Commento agli articoli 629, 630, 631 e 632 c.p.c. (Dell'estinzione del processo) / DE SANTIS, Francesco. - (2010), pp. 2598-2654.

Commento agli articoli 629, 630, 631 e 632 c.p.c. (Dell'estinzione del processo)

DE SANTIS, FRANCESCO
2010

Abstract

Gli articoli 629 - 632 recano la disciplina dell'estinzione del processo esecutivo, che è costruita simmetricamente a quella dell'estinzione del processo di cognizione, il che pone significativi problemi di adattamento. L'art. 629 ha ad oggetto l'estinzione per rinuncia agli atti. Essa va distinta dalla rinuncia al precetto ed all'azione esecutiva. In punto di legittimazione alla rinuncia, il legislatore, avendo precipuo riguardo all'espropriazione forzata, differenzia il potere dei creditori a seconda della fase in cui essa intervenga: in quella liquidativa, cioè prima dell'aggiudicazione/assegnazione, devono rinunciare solo i creditori titolati; in quella satisfattiva, la rinuncia deve essere accettata da tutti i creditori, fermo restando la carenza di interesse alla prosecuzione del processo da parte del debitore esecutato. L'art. 630 configura l'estinzione per inattività. Essa si verifica conseguentemente alla mancata prosecuzione/riassunzione del processo esecutivo entro termine perentorio, nonché "nei casi espressamente previsti dalla legge". Locuzione, quest'ultima, che schiude il tema della tassatività delle ipotesi di estinzione per inattività. Particolare riguardo è dedicato alle fattispecie di ???improseguibilità-improcedibilità??? dell???esecuzione forzata ed all???impatto, nel sistema dell???estinzione del processo esecutivo, della nuova ipotesi di estinzione prevista dall???art. 624. Fino alla legge 69/2009, l'estinzione è, di regola, rilevabile su eccezione di parte, espressione difficilmente adattabile al contesto della procedura esecutiva. Il provvedimento sull'estinzione è controllabile con uno speciale mezzo di reclamo. L'art. 631 riguarda un caso di estinzione dichiarabile d'ufficio e conseguente alla doppia diserzione di udienza ad opera delle parti. Problematico è quali siano le "parti" ai fini della disposizione in commento; se essa si applichi all'udienza di incanto immobiliare è invece stato espressamente escluso nel 2006. L'art. 632 disciplina gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, sancendo il principio della sopravvivenza dell'azione e dell'inefficacia degli atti fino a quel momento compiuti. Anche qui, viene, però, in rilievo la differenza tra fase liquidativa e satisfattiva, giacché è solo nella seconda che il debitore perde definitivamente la proprietà del bene; in tale contesto è oggetto di specifica analisi la previsione di intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari ex art. 187-bis disp. Att. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo il caso della rinuncia agli atti, in cui esse sono a carico del rinunciante. Delicati problemi si pongono con riguardo allo strumento di controllo del provvedimento sulle spese.
2010
9788859805489
Commento agli articoli 629, 630, 631 e 632 c.p.c. (Dell'estinzione del processo) / DE SANTIS, Francesco. - (2010), pp. 2598-2654.
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