Il lavoro, traendo spunto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 22649/2009, esamina le conseguenze dell???applicazione della disciplina di cui all???art. 18 legge n. 300/1970 al licenziamento illegittimo del lavoratore marittimo. La problematica origina dalla sovrapposizione tra la speciale disciplina di settore contenuta nel codice della navigazione, le norme dei contratti collettivi e gli interventi della Corte costituzionale. Infatti il codice della navigazione non prevede alcuna disposizione volta a garantire la continuità ovvero la stabilità del rapporto di lavoro dei marittimi, mentre la contrattazione collettiva ha dapprima introdotto l???istituto dell???avvicendamento mediante il c.d. turno particolare e poi ??? a seguito dell???introduzione della disciplina limitativa dei licenziamenti nel lavoro comune nel 1966 e nel 1970 ??? ha disciplinato la c.d. continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) articolata in tre fasi: imbarco, fruizione dei riposi, disponibilità all???imbarco. Il quadro normativo è stato scosso dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 96/1987, ha sancito la diretta applicabilità al lavoro nautico della disciplina generale dei licenziamenti per il lavoro comune. Tale pronunzia è stata oggetto di contrastanti interpretazioni da parte della successiva giurisprudenza, anche di legittimità: una prima lettura ha ritenuto applicabili le tutele in materia di licenziamento individuale esclusivamente nei confronti dei lavoratori in c.r.l.; una seconda e più recente lettura, invece, ha esteso l???applicazione dell???art. 18 della legge n. 300/1970 a tutto il personale marittimo navigante. Il secondo orientamento, che appare preferibile perché più aderente allo spirito ed alla lettera della pronuncia del Giudice delle leggi, pone però il delicato problema di definire quali effetti determini sul rapporto di lavoro nautico l???applicazione dell???art. 18 St. lav., dal momento che tale rapporto è ontologicamente caratterizzato da periodi di lavoro (gli imbarchi) e periodi di non lavoro (periodi a terra). In particolare, per quanto attiene al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, appare necessario, da una parte, espungere dal computo tutte le retribuzioni relative a periodi durante i quali il marittimo, ove non fosse stato licenziato, non avrebbe comunque lavorato (per avvicendamento ovvero per la fruizione dei riposi). Quanto alle conseguenze dell???ordine di reintegrazione del marittimo, la disciplina dell???art. 18 St. lav. va coordinata con il meccanismo del turno particolare, con la conseguenza che il marittimo dovrà essere immediatamente imbarcato solo ove ciò derivi dalla turnazione, dovendosi escludere che l???ordine giudiziale di reintegrazione comporti un diritto alla continuità materiale degli imbarchi del tutto analogamente a quanto accade per altre fattispecie di lavoro caratterizzate dall???alternanza di periodi di lavoro e di non lavoro (part-time, contratto intermittente) i quali per effetto della reintegrazione non si trasformano in contratti a tempo pieno.

L'applicazione dell'art. 18 St. lav. al licenziamento illegittimo del lavoratore marittimo / Mutarelli, MATTEO MARIA. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 4, II(2010), pp. 790-798.

L'applicazione dell'art. 18 St. lav. al licenziamento illegittimo del lavoratore marittimo

MUTARELLI, MATTEO MARIA
2010

Abstract

Il lavoro, traendo spunto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 22649/2009, esamina le conseguenze dell???applicazione della disciplina di cui all???art. 18 legge n. 300/1970 al licenziamento illegittimo del lavoratore marittimo. La problematica origina dalla sovrapposizione tra la speciale disciplina di settore contenuta nel codice della navigazione, le norme dei contratti collettivi e gli interventi della Corte costituzionale. Infatti il codice della navigazione non prevede alcuna disposizione volta a garantire la continuità ovvero la stabilità del rapporto di lavoro dei marittimi, mentre la contrattazione collettiva ha dapprima introdotto l???istituto dell???avvicendamento mediante il c.d. turno particolare e poi ??? a seguito dell???introduzione della disciplina limitativa dei licenziamenti nel lavoro comune nel 1966 e nel 1970 ??? ha disciplinato la c.d. continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) articolata in tre fasi: imbarco, fruizione dei riposi, disponibilità all???imbarco. Il quadro normativo è stato scosso dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 96/1987, ha sancito la diretta applicabilità al lavoro nautico della disciplina generale dei licenziamenti per il lavoro comune. Tale pronunzia è stata oggetto di contrastanti interpretazioni da parte della successiva giurisprudenza, anche di legittimità: una prima lettura ha ritenuto applicabili le tutele in materia di licenziamento individuale esclusivamente nei confronti dei lavoratori in c.r.l.; una seconda e più recente lettura, invece, ha esteso l???applicazione dell???art. 18 della legge n. 300/1970 a tutto il personale marittimo navigante. Il secondo orientamento, che appare preferibile perché più aderente allo spirito ed alla lettera della pronuncia del Giudice delle leggi, pone però il delicato problema di definire quali effetti determini sul rapporto di lavoro nautico l???applicazione dell???art. 18 St. lav., dal momento che tale rapporto è ontologicamente caratterizzato da periodi di lavoro (gli imbarchi) e periodi di non lavoro (periodi a terra). In particolare, per quanto attiene al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, appare necessario, da una parte, espungere dal computo tutte le retribuzioni relative a periodi durante i quali il marittimo, ove non fosse stato licenziato, non avrebbe comunque lavorato (per avvicendamento ovvero per la fruizione dei riposi). Quanto alle conseguenze dell???ordine di reintegrazione del marittimo, la disciplina dell???art. 18 St. lav. va coordinata con il meccanismo del turno particolare, con la conseguenza che il marittimo dovrà essere immediatamente imbarcato solo ove ciò derivi dalla turnazione, dovendosi escludere che l???ordine giudiziale di reintegrazione comporti un diritto alla continuità materiale degli imbarchi del tutto analogamente a quanto accade per altre fattispecie di lavoro caratterizzate dall???alternanza di periodi di lavoro e di non lavoro (part-time, contratto intermittente) i quali per effetto della reintegrazione non si trasformano in contratti a tempo pieno.
2010
L'applicazione dell'art. 18 St. lav. al licenziamento illegittimo del lavoratore marittimo / Mutarelli, MATTEO MARIA. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 4, II(2010), pp. 790-798.
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